Negli ultimi giorni si sono succeduti una serie di provvedimenti, sia in ambito nazionale che regionale, atti a limitare gli spostamenti durante le festività natalizie e di inizio anno che meritano particolare attenzione e che si è cercato, anche non con poche difficoltà, di interpretare.

I recenti provvedimenti di matrice governativa riportati in ordine cronologico sono quindi il DL 2.12.2020 n. 158, il DPCM 3.12.2020 e il DL 18.12.2020 n. 172, nell’ambito dei quali si inserisce l’ordinanza emanata dalla regione Veneto n. 169 del 17.12.2020.

Le disposizioni in commento hanno imposto importanti limitazioni anche al mondo sportivo. L’alternarsi tra le c.d. zone gialle, arancioni e rosse hanno creato anche alle associazioni e società sportive affiliate notevoli difficoltà nel comprendere se ancora sussiste la possibilità di svolgere o meno (e, soprattutto, in che forma) l’attività sportiva. Con il presente contributo si vuole proporre un’analisi dottrinale delle direttive adottate e vigenti tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 all’interno del territorio veneto.

Premesso e considerato operativo il vincolo di cui all’art. 1, comma 2 del DL 158/2020 (“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”) si specifica quanto segue:

  • Veneto zona gialla (21, 22 e 23 dicembre 2020): vengono adottate contemporaneamente le misure contenute nell’Ordinanza della Regione Veneto n. 169 del 17.12.2020 (valida sino al 23.12.2020) e nell’art. 1 del DPCM 03.12.2020. L’attività sportiva e motoria è concessa solamente all’aperto e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (almeno 2 metri per l’attività sportiva e 1 metro per ogni altra attività), anche all’interno di aree verdi, rurali e periferiche, nonché parchi pubblici (anche per i ciclisti amatoriali).

Al di fuori delle attività all’aria aperta sono altresì consentiti gli allenamenti svolti da atleti (professionisti e non) degli sport individuali o di squadra presso impianti (velodromi, bike-park, ecc.) qualora svolti a porte chiuse (senza pubblico né  con possibilità di utilizzare gli spogliatoi), nel rispetto dei protocolli emanati dal proprio ente di affiliazione e se finalizzati alla partecipazione ad eventi di carattere nazionale organizzati dalla rispettiva Federazione e riconosciuti dal CONI/CIP.

Tuttavia, essendo le misure in Ordinanza più restrittive rispetto alla disciplina nazionale, dalle ore 14.00 sono limitati gli spostamenti tra comuni alle sole esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità e, comunque, per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Tra questi rientrerebbero quindi la partecipazione a gare ed allenamenti (alle condizioni sopradette) “solo in impianti localizzati in territori comunali diversi da quelli dei singoli atleti”, così come specificato nei successivi chiarimenti in commento all’Ordinanza. Dopo tale orario è sempre ammesso il rientro alla propria abitazione;

  • Italia zona arancione (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021): sono valide le misure previste nell’art. 2 del DPCM del 03.12.2020, secondo le quali sono concesse all’interno del proprio comune le attività sportive e motorie se svolte all’aperto in forma individuale e nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale. Ci si potrà tuttavia dirigere all’esterno di centri e circoli sportivi, nonché in aree pubbliche e parchi attrezzate, qualora se ne verifichi la necessità (ad esempio la presenza del proprio direttore sportivo, soprattutto per atleti minorenni), nonché per gare o per allenamenti organizzati e finalizzati alla partecipazione degli eventi a carattere nazionale come già riportati nel precedente paragrafo. Qualora dunque si verifichi questo spostamento, sarebbe opportuno e consigliabile che l’associazione o società sportiva di riferimento rilasci una dichiarazione per l’atleta, da allegare all’autodichiarazione generica, per documentare le ragioni dello spostamento dall’abitazione al luogo di ritrovo per una effettiva sessione di allenamento.

All’interno della zona arancione, come per quella gialla, è concesso lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di tipo agonistico purché riconosciute di livello nazionale dal CONI o dal CIP e organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione sportiva o Discipline Sportive Associate all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto, ma senza la presenza di pubblico e senza poter utilizzare gli spogliatoi.

In qualsiasi caso sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione di quelli verso i capoluoghi di provincia;

  • Italia zona rossa (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021): regolata dall’art. 3 del DPCM del 03.12.2020, vieta ogni spostamento al di fuori dal proprio comune di residenza, domicilio o abitazione che esuli da comprovate esigenze lavorative, di salute o primaria necessità. Fermo restando sempre i medesimi vincoli di individualità e di distanza di sicurezza interpersonale, si potrà svolgere attività motoria solo nei pressi della propria abitazione, mentre l’attività sportiva sarà praticabile solo all’interno del proprio comune, in tutto il suo territorio, in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. Consentiti sono invece gli spostamenti intercomunali e interregionali per gli allenamenti degli atleti (professionisti e non) in preparazione a eventi e competizioni di rilevanza nazionale, così come specificati dalla norma nonché per la partecipazione alle menzionate manifestazioni.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto