Con il Provvedimento n. 382131 del 11.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità per la compilazione del Modello di richiesta del credito di imposta per spese sostenute per l’Attività Fisica Adattata (AFA) nel corso dell’anno 2022.

Dal 15.02.2023 al 15.03.2023 sarà infatti possibile per le persone fisiche che hanno sostenuto nel periodo 01.01-31.12.2022 spese documentate per fruire di Attività Fisica Adattata presentare l’istanza per il riconoscimento del credito di imposta così come previsto dall’art. 1, comma 737 della L. 30.12.2021 n. 234.

Si ricorda quindi che, ai fini del contributo, l’individuazione della definizione di Attività Fisica Adattata è contenuta nell’art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2021 (anche se vigente a partire dal 1.1.2023) ed è considerata come l’insieme di “programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.

Le persone fisiche interessante dovranno quindi inoltrare in via telematica un’apposita istanza (anche tramite commercialista o altro intermediario delegato) indicando l’importo delle spese agevolabili sostenute nell’anno 2022.

A seguito della presentazione dell’istanza l’Agenzia delle Entrate provvederà a rilasciare, entro cinque giorni, una ricevuta attestante la presa in carico della domanda ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Sempre nel medesimo periodo 15.02-15.03.2022 sarà anche possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, e presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

Entro 10 giorni dai termini di scadenza della presentazione delle domande verrà resa nota dall’Amministrazione finanziaria, tramite apposito comunicato, la percentuale del credito spettante a ciascun soggetto in rapporto alle risorse disponibili.

Una volta definito, il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Si sottolinea inoltre il fatto che il credito d’imposta in oggetto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Concludendo, qualora l’Agenzia delle Entrate accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, potrà procedere al recupero del relativo importo.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto