Nella propria quotidianità le associazioni e società ciclistiche sono solite privilegiare l’uso del denaro contante. Tuttavia, l’utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili deve essere correttamente gestito dalle società e associazioni organizzatrici di manifestazioni e dalle squadre ciclistiche:

– ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/07 è vietato il trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo (corrispettivo, erogazione liberale, ecc.) tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (es. si pensi all’incasso di una sponsorizzazione, all’acquisto di un automezzo, al finanziamento da parte di un associato, ecc.);

– ai sensi dall’art. 25, comma 5, L. 133/99, gli enti sportivi dilettantistici devono far transitare nei propri conti correnti bancari o postali tutti gli incassi (quote associative, erogazioni liberali, contributi a qualsiasi titolo, entrate commerciali, raccolte fondi, ecc.) e i pagamenti (compensi sportivi, stipendi, ogni altro acquisto) di importo pari o superiore a 1.000 euro ovvero utilizzare “altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli” (ad esempio carte di credito, di debito e prepagate, bancomat, assegni bancari e postali non trasferibili intestati all’ente, ecc.).

I conti correnti e gli altri strumenti utilizzati per la gestione di incassi e pagamenti dovranno necessariamente risultare intestati all’ente, non essendo corretto utilizzare conti correnti/altri strumenti facenti capo al loro legale rappresentante o ad altri soggetti (salvo non configurare la transazione quale spesa anticipata da associato con successivo rimborso allo stesso mediante strumenti che garantiscono la tracciabilità dell’operazione).

Il mancato rispetto di tale ultima previsione di legge comporterà per il sodalizio sportivo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 11, D.Lgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro).

A quanto sopra si dovrà aggiungere, dal 2 settembre 2019, un ulteriore elemento di attenzione da parte degli enti sportivi: la Banca d’Italia ha introdotto lo strumento delle “comunicazioni oggettive” al fine di poter rilevare le operazioni in contanti sui conti corrente poste in essere per importi superiori a una determinata soglia mensile (scopo del provvedimento sarà quello di monitorare le movimentazioni in contanti da/verso ciascun conto corrente poste in essere nel mese solare di importi complessivamente maggiori o uguali a 10.000 euro).

Pertanto, banche, Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari dovranno inviare, con cadenza mensile, all’UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia) i dati delle movimentazioni in contanti effettuate da ciascun contribuente (ivi comprese associazioni e società sportive dilettantistiche) superiori alla soglia di cui sopra, anche se realizzate con diverse e successive operazione ciascuna pari o superiore a 1.000 euro, non avendo rilevanza alcuna la compensazione di operazioni di deposito/versamento. Al fine di evitare di sfuggire alla comunicazione in questione, il Provvedimento UIF del 28/03/19, art. 3, comma 3, ha previsto che “per l’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore”, rientrandovi, quindi, tutte quelle movimentazioni (anche se frazionate) che nel complesso soddisfano il parametro numerico nel mese solare.

Superata la scadenza della prima comunicazione (scad. 15/09 con oggetto i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio) si consiglia ai circoli sportivi di pianificare un’accurata gestione della tesoreria, ponendo particolare attenzione alle operazioni di spesa, al fine di ridurre il volume dei prelievi e versamenti.

 

Operazioni con cassa continua e sportelli automatici

L’UIF (FAQ del 30/08/2019) ha precisato che nel caso di operazioni effettuate con sportelli automatici e carte di pagamento deve essere indicato come esecutore, ove noto, il titolare della carta con la quale è stata effettuata l’operazione, mentre nei sistemi di cassa continua l’operazione è imputata direttamente al titolare del rapporto sul quale le somme sono versate e il campo esecutore non deve essere valorizzato.

Ciò considerato, nel caso in cui il prelievo allo sportello automatico fosse eseguito tramite carta ricaricabile riconducibile all’ente sportivo le somme in oggetto rientrerebbero sicuramente nella comunicazione mensile all’UIF.

 

Enrico Savio
Dottore Commercialista