In relazione a ciascuna annualità sportiva agli atleti tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana sono riconosciuti dei “punti di addestramento” e di “valorizzazione tecnica”. Sulla base di specifici parametri (bonus + punteggio valorizzazione) la FCI stabilisce annualmente la somma da corrispondere tra associazioni e società sportive affiliate nel caso di trasferimento dei rispettivi atleti tesserati.
Ciascun atleta, anche se straniero, qualora tesserato in Italia ha diritto, in base alla disciplina federale, di ricevere il punteggio ai fini della determinazione del suddetto premio. (Nota 1)

Le associazioni e società in caso di svincolo dei propri atleti, hanno comunque diritto di ottenere il versamento del premio di addestramento e formazione tecnica.
Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, L. 398/91 in tema di passaggio al professionismo (il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 6, L. 91/81 versato da società professionistiche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro in regime 398, non concorre alla determinazione del reddito imponibile), la questione delle somme relative al trasferimento tra enti dilettantistici, già affrontata nel 2010 dalla Federazione, è stata oggetto di un nuovo intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La FCI, nella figura del Segretario Generale, in risposta alle richiese di chiarimento presentate dal Comitato Regionale Veneto, aveva considerato le suddette somme “fiscalmente neutrali” sia sotto il profilo Iva sia per quanto riguarda le Imposte dirette.

Nel citato parere (Prot. 6409, del 15/06/2010) era stato chiarito che “Il trattamento fiscale da adottare in merito al “premio di valorizzazione” ovvero alla “indennità di preparazione”, che viene riconosciuta alla Società Sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che cede i diritti sportivi di un atleta ad altre società affiliate alla stessa Federazione, in ottemperanza a regolamenti e tabelle Federali, non costituisce imponibile IVA. Infatti tale corrispettivo non è considerato di natura commerciale ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 nonché ai fini delle imposte dirette […]La suddetta impostazione è rafforzata dal Dipartimento delle Entrate, con la C.M. n. 150/E III -5-1560 in data 10 agosto 1994 che per analogo quesito posto dalla FIDAL, ha chiarito il trattamento agevolativo ed ha suggerito che le Società Sportive che incassano le indennità di preparazione dovranno, pertanto, emettere una “nota di addebito” avente quale causale “premio di valorizzazione atleta xxxxxxxxxx”. A margine della nota di addebito si dovrà, inoltre, indicare: “non imponibile ai sensi del 4° comma, art. 4, D.P.R. n. 633/72”.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/E/2018) è intervenuta sull’argomento fornendo un’interpretazione sul presunto trattamento fiscale da riservare, più in generale, alle somme ricevute da associazioni e società sportive dilettantistiche in merito alla cessione dei “diritti alla prestazione sportiva dell’atleta”.
Ai sensi degli artt. 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, DPR 633/72 è prevista la de-commercializzazione ai fini delle imposte dirette e Iva delle somme (c.d. corrispettivi specifici) ricevute da associazioni e società sportive dilettantistiche nell’esercizio di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali a favore di associati, soci e tesserati. Tra i requisiti per fruire dell’agevolazione si ricorda la necessaria redazione dell’atto costitutivo o statuto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata in Agenzia Entrate o con firme autenticate contenente le clausole di cui agli artt. 90, comma 18, L. 289/02, 148, comma 8, Tuir e 4, comma 7, DPR 633/72 nonché l’avvenuta regolare presentazione del modello Eas.

Nelle circolare di Agosto 2018, l’A.E. prevede espressamente tra i soggetti beneficiari delle prestazioni in oggetto, accanto alle persone fisiche, anche le associazioni e società sportive dilettantistiche riconducibili al medesimo ente apicale (in sostanza, la de-commercializzazione agli effetti dell’IRES opera, nel presupposto che trattasi di attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora la stessa sia resa, fra l’altro, in favore di altri enti che facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale).
La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUIR sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’associazione o società sportiva cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica, escludendo i trasferimenti con finalità meramente speculative (es. diritto alla prestazione sportiva precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l’atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall’ente nell’attività formativa e di crescita nell’ambito della pratica sportiva dilettantistica).
Concludendo, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana potranno trasferire tra di loro atleti e ricevere il c.d. premio di valorizzazione in un alveo di completa neutralità fiscale, parificandolo, sotto il profilo tributario e degli adempimenti certificativi, alla quota di frequenza pagata da un atleta tesserato per la partecipazione alle attività della scuola ciclismo.
Pertanto, l’ente sportivo ricevente il premio di valorizzazione non dovrà emettere alcuna fattura/ricevuta fiscale: si consiglia, comunque, l’emissione di una ricevuta non fiscale ai sensi degli artt. 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, DPR 633/72 apponendo la marca da bollo da 2 euro (essendo l’importo del premio sicuramente superiore a 77,47 euro).

Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI Comitato Regionale Veneto

Nota 1. F.C.I. – Regolamento tecnico strada – sezione IV “Trasferimento corridori” – art. 29 “Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto alla Società cedente da parte della Società cui si è trasferito il corridore, nella misura determinata dal punteggio acquisito dal corridore medesimo nel corso della, o delle stagioni agonistiche disputate per la medesima Società cedente, sulla base dei parametri stabiliti dall’allegato 7 del presente regolamento e del valore punto stabilito dal Consiglio Federale. Il premio di addestramento e formazione tecnica più l’eventuale bonus, deve essere corrisposto contemporaneamente al rilascio del nulla osta; non è dovuto nel caso di sospensione dell’attività della Società per una durata di trenta giorni o periodo superiore. Annualmente il Consiglio Federale delibera le “Norme Trasferimento Atleti” contenenti i valori dei punteggi per ogni specialità e categoria, e gli eventuali “bonus”.”