In questi mesi si è sentito tanto parlare di Terzo settore e della necessità di adeguamento dei propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore.

La qualifica di Ente del Terzo settore (c.d. ETS) permette di identificare una particolare tipologia di enti, senza scopo di lucro, che trovano la propria disciplina, in primo luogo, nel D.Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore (c.d. CTS).

Con il presente intervento si vuole tuttavia sottolineare come non sussista alcun obbligo per le associazioni e società ciclistiche di aggiornare la propria carta statutaria a tale nuova disciplina né, per la maggior parte delle realtà affiliate alla F.C.I., la convenienza ad “abbandonare” le agevolazioni dedicate agli enti sportivi dilettantistici per fruire delle nuove misure contenute nel CTS.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli enti sportivi che decideranno di adeguarsi al CTS dovranno lasciare sicuramente sul campo le seguenti agevolazioni:

  1. Legge 398/91

La Legge 398/91 permette ad associazioni e società sportive dilettantistiche di godere di importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministravo-contabili. Accanto alla tassazione agevolata sui proventi commerciali conseguiti, che si determina applicando alla base imponibile il coefficiente di redditività del 3%, l’Iva sulle operazioni attive è dovuta all’Erario in misura del solo 50% (salvo per i diritti televisivi e radiofonici).  Tale regime prevede inoltre l’esenzione dall’emissione dello scontrino fiscale o delle fatture, salvo per le prestazioni di servizi pubblicitari e di sponsorizzazione, nonché per l’accesso alle manifestazioni in genere da parte di soggetti terzi (es. pubblici in velodromi, bike-park, stadi, ecc.).

Entro il limite annuo di 400.000 euro di volume dei proventi commerciali, quindi, le ASD/SSD potranno garantirsi un regime di tassazione veramente contenuto.

Come sopra anticipato il CTS prevede invece la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore, che continuerà a trovare applicazione per le sole associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro “non ETS”.

  1. De-commercializzazione delle attività a favore di associati, soci e tesserati F.C.I.

Il CTS è intervenuto anche in ambito di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, disciplinato ora dall’art. 148, comma 3 del TUIR, stabilendone tra l’altro la disapplicazione per gli ETS.

L’art. 148, comma 3 del TUIR prevede la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche di considerare fiscalmente neutrali (sia sotto il profilo delle imposte dirette che dell’Iva) le quote di iscrizione alle gare, la quote di frequenza, abbonamento o simili se pagate dai propri soci o associati, dai soci o associati di altre associazioni (nel nostro caso affiliate alla F.C.I.), ovvero dei possessori di tessera federale, per la partecipazione alle attività sportive organizzate dalla ASD/SSD che li riceve.

A partire dall’anno 2021 (salvo ulteriori proroghe), in ambito sportivo solo le associazioni e le società dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della previsione di de-commercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3 del TUIR.

Diversamente gli ETS, in sostituzione della de-commercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3 del TUIR, potranno applicare un’agevolazione simile disciplinata dall’art. 85, commi 1 e 2 del CTS ma solo se iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione “Associazioni di promozione sociale”.  Tuttavia, rispetto alla previsione dell’art. 148 del Tuir, saranno esclusi dell’agevolazione in oggetto coloro che sono semplici “tesserati” F.C.I. ma non anche soci o associati ovvero loro famigliari conviventi, configurandosi quindi l’attività svolta pagamento come esercizio di attività commerciale (da tassare!).

  1. Legge 133/99

L’art. 25, comma 2 della L. 133/99 prevede la possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono della L. 398/91 di escludere dal reddito imponibile (e quindi da tassazione sotto il profilo delle imposte dirette), per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 51.645,66 euro:

  1. a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (es. cessione di panini e somministrazione bevande durante una gara ciclistica organizzata dalla ASD/SSD);
  2. b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 143, comma 3, lett. a) del Tuir effettuate occasionalmente nell’ambito di celebrazioni, ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione (es. raccolta fondi per la costruzione di una struttura per un programma di avviamento del ciclismo giovanile).

Rispetto alle attività di cui alla lett. a), le raccolte fondi dovranno considerarsi anche esenti dall’Iva.

Qualora l’ente decida di adeguare il proprio statuto al CTS e di procedere con l’iscrizione al Runts, non potrà più essere applicata la L. 398/91 e, conseguentemente, nemmeno le agevolazioni sopra citate. Tuttavia, gli ETS potranno organizzare attività di raccolta fondi in regime di esenzione fiscale.

  1. Compensi, premi e rimborsi forfettari agli sportivi dilettantisti

L’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir prevede la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche di erogare delle somme a favore dei collaboratori sportivi a titolo di compenso, rimborso spese o indennità di trasferta forfettari, premi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (es. atleti), nonché nell’ambito delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza alle stesse (direttori sportivi, accompagnatori, addetti alla sicurezza, giudici, moto staffette, ecc.).

Tali emolumenti non rappresentano una forma retributiva (non trattandosi questo di un lavoro) bensì una sorta di indennizzo destinato ai “volontari sportivi” fiscalmente neutrale per il percipiente entro il limite annuo complessivo di incassi di 10.000 euro.

Qualora l’ente decida di entrare a far parte del Terzo settore, a parere dello scrivente permangono dubbi circa l’applicabilità dell’agevolazione appena citata per il presunto contrasto con la previsione dell’art. 17, comma 3 del CTS, secondo il quale “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”.

Concludendo, salvo che l’ente sportivo interessato non sia anche iscritto all’anagrafe delle Onlus, non ci sarà alcuna convenienza a transitare entro il Terzo settore.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto