Il DPCM 08/08/2020 ha rinnovato le precedenti misure di sicurezza in ambito sportivo, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per le manifestazioni. Punto fermo del decreto, per quanto di nostro interesse, è la confermata possibilità di svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, in piena libertà, anche presso arre attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti (es. attività ciclistica con non vedenti).

Fermo restando il fatto che, comunque, le direttive più specifiche e le effettive misure applicative restano a carico delle Regioni e Province Autonome, nonché, per il mondo sportivo, alle diverse Federazioni di riferimento, il decreto di agosto ha ribadito le principali misure di contenimento già vigenti.

Rimangono quindi operative le principali misure anti-contagio, in particolar modo all’interno delle strutture e degli impianti sportivi con locali chiusi predisposti all’esercizio delle attività. In particolar modo si ricorda:

  • l’obbligo di distanziamento delle diverse attrezzature al fine di garantire una distanza minima di sicurezza (1 metro in situazione di riposo, 2 metri durante l’attività fisica);
  • la possibilità di poter misurare la temperatura corporea del personale e degli sportivi in entrata, impedendo l’accesso a coloro che presentassero una temperatura >37.5° C;
  • la necessaria presenza di personale formato al fine di poter indirizzare e controllare correttamente gli utenti nel rispetto delle norme vigenti;
  • una adeguata cartellonistica e informazione sulle misure di prevenzione all’interno dei locali e delle strutture;
  • la presenza di dispenser con soluzioni idroalcoliche e disinfettanti, in tutti i luoghi di accesso, passaggio frequente ed uscita;
  • il regolare controllo, pulizia e disinfezione degli attrezzi e dei locali;
  • l’obbligo di utilizzare la mascherina nelle situazioni di riposo e all’interno dei locali chiusi;

è consigliata inoltre una programmazione delle attività al fine di non creare inutili situazioni di assembramento tra gli utenti e il personale in loco.

Ancora più importanti, invece, sono le novità nel campo delle manifestazioni sportive: dal 1° settembre 2020 sarà infatti possibile svolgere le attività con la presenza del pubblico (eventi sportivi di minore entità) qualora l’assembramento non superi i 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e i 200 al chiuso (fermo restando il fatto che l’accesso sarà consentito solo in impianti e in quelle zone degli stessi o, comunque, nelle aree di svolgimento di una manifestazione sportiva ove sia possibile prenotare un posto a sedere o comunque prevederne un’assegnazione preventiva).

Quanto sopra quindi sta a significare che anche nelle manifestazioni all’aperto, sia lungo il percorso di gara sia in prossimità dell’arrivo, non potrà essere considerata ammessa la presenza di pubblico “non seduto”.

In tale ambito, se la questione risulta di facile applicazione in strutture come i velodromi, più complicata potrebbe essere una corretta applicazione del DPCM nell’ambito di eventi sportivi all’aperto ove il pubblico dovrebbe essere presente solo previa realizzazione di tribune o simili, dotate di posti a sedere numerati e singolarmente destinati a soggetti ben identificati senza alcuna possibilità di cedere/scambiare il proprio posto con altri individui durante la tutta la durata della manifestazione.

In qualsiasi caso, l’ente che vorrà fruire della presenza del pubblico dovrà garantire adeguati volumi e ricambi d’aria, il distanziamento interpersonale di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e dell’utilizzo della c.d. mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Per le manifestazioni che prevedono un numero maggiore di spettatori sarà possibile la presenza del pubblico solo dietro richiesta e autorizzazione da parte del Presidente della Regione o della Provincia di competenza (in questo caso l’evento sarà sottoposto ad un esame di controllo per la validazione da parte di un apposito comitato tecnico-scientifico).

Rispetto a quanto sopra esposto, gli eventi di respiro più ampio, di interesse regionale e nazionale, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dagli organismi a loro affiliati, non consentono ancora la presenza del pubblico e impongono il pieno rispetto delle linee guida emanate dalle Federazioni Sportive di riferimento, sia che siano all’interno di strutture chiuse che all’aperto.

Si ricorda poi che con l’ordinanza 16/08/2020, il Ministro della Salute ha sancito l’obbligo, nell’intero territorio nazionale, dalle ore 18.00 alle 6.00, di usare la mascherina non solo negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico ma anche degli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, ecc.) con logica necessità di rispettare tale obbligo qualora le attività di associazioni e società sportive si dovessero protrarre in tale arco temporale (es. gara in notturna).

Da segnalare, infine, è anche l’ultima ordinanza da parte della Regione Veneto.

Con il provvedimento n. 84 del 13/08/2020 è stato infatti dato il via libera allo svolgimento di competizioni e manifestazioni sportive (anche di allenamento) con pubblico in presenza, purché in grado di garantire il rispetto delle misure di contingentamento, controllo e adeguata permanenza presso la postazione seduta assegnata (all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso) nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. Rimane vigente l’obbligo di indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso, per il pubblico presente sino al raggiungimento del posto a loro assegnato e ogni qualvolta ci si muova dallo stesso, anche nei momenti di deflusso dalla struttura.

È vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti pertanto nessuno potrà circolare liberamente nell’ambito degli ambienti di gara e sarà necessario dotarsi di specifiche figure aventi la funzione di accompagnare ciascun soggetto al proprio posto nonché monitorare che non si creino assembramenti (quindi nessuna possibilità di “pubblico libero”).

Sarà opportuno un celere aggiornamento delle linee guida federali al fine di tener conto delle intervenute novità.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto