Il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.10.2020 ha introdotto, con effetto odierno, nuove e più stringenti misure rivolte alla collettività nell’ottica di contenere i contagi ed evitare l’ulteriore diffusione del virus Covid-19.

Accanto alla previsione di obblighi quali il c.d. distanziamento sociale tra gli individui (costante mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro), l’obbligo di portare sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina o simili) e all’obbligo di indossarlo in luoghi all’aperto e al chiuso, l’art. 1 del DPCM 13.10.2020 contiene anche importanti novità per il mondo sportivo.

Viene infatti rinnovata la possibilità di poter prendere parte a manifestazioni sportive (“eventi” e “competizioni”), sia con riferimento alle discipline individuali che di squadra, purché riconosciute dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni e organismi sportivi internazionali di riferimento, e purché nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e degli specifici protocolli rilasciati dal proprio ente di riferimento (nel nostro caso la FCI).

Allo stesso modo quindi sarà possibile anche lo svolgimento di attività motoria (con obbligo di mascherina) e sportiva all’aperto, nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici, nonché quelle svolte all’interno di palestre, piscine, centri e circoli sportivi (pubblici e privati) qualora esercitate nel rispetto delle norme anti-contagio emanate dall’Ufficio per lo Sport.

Infine, anche le sessioni di allenamento a porte chiuse per gli sport individuali e di gruppo degli atleti professionisti e non saranno concesse nel caso esclusivo in cui questi rispettino i protocolli emanati dalle rispettive federazioni e siano impegnati nello svolgimento di competizioni sportive come sopra descritte.

Nello specifico degli sport di contatto, invece, ne è stato consentito lo svolgimento da parte di società professionistiche e delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, fermo restando l’obbligo di doversi attenere ai protocolli emanati dai diversi enti di riferimento (FSA, EPS o DSA).

Ad essere regolato ulteriormente con il nuovo DPCM è la presenza di pubblico durante gli eventi sportivi, consentita in una percentuale pari al 15% rispetto alla capienza totale delle strutture e sempre nei limiti di 1000 persone per manifestazioni all’aperto e di 200 in luoghi chiusi (fermo restando il fatto che le Regioni e le Provincie autonome possono avvalersi della facoltà di stabilire un diverso numero spettatori, d’intesa con il Ministero della salute, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche delle strutture).

A ulteriore precisazione potranno essere utilizzati con la presenza del pubblico esclusivamente quegli impianti e strutture ove risulti possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, che garantisca adeguati sistemi di ricambio dell’aria e un distanziamento tra i singoli individui di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente. In qualsiasi caso sarà necessaria la misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo obbligatorio della mascherina.

Particolare attenzione, poi, va prestata anche per gli sportivi provenienti da paesi esteri per i quali è vietato l’ingresso o è previsto un periodo di quarantena. Qualora infatti atleti, tecnici, giudici di gara o diverso personale sportivo debbano partecipare ad uno o più eventi organizzati nel nostro territorio nazionale, il loro ingresso in Italia sarà subordinato all’effettuazione di un test molecolare o antigenico, non antecedente alle 72 ore dall’arrivo, per verificare il loro stato di salute. Qualora risulti negativo, sarà possibile far partecipare gli interessati alle manifestazioni in causa, sempre nel rispetto dei protocolli adottati dall’ente organizzatore.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto