La Riforma dello sport, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ha introdotto importanti novità per coloro che in qualità di atleti o collaboratori prestano la propria opera in associazioni e società sportive dilettantistiche e sono, contemporaneamente, pubblici dipendenti.

L’art. 25, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 (aggiornato dal D.Lgs. 5.10.2022 n. 163, pubblicato in G.U. 2.11.2022 n. 256) ha sancito una nuova disciplina per i pubblici dipendenti che sono anche titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica, i quali dovranno dal 2023 (salvo proroghe) scegliere se operare in veste di “volontari” ovvero di “lavoratori sportivi”.

Innanzitutto, qualora la prestazione svolta dai dipendenti della P.A. nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche assuma i caratteri del puro volontariato (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo a oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, nulla cambia rispetto all’attuale situazione.

Viene inoltre mantenuto (così come già previsto ora dall’art. 90, comma 23 della L. 289/2002) l’onere di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici. Tuttavia, a differenza della situazione attuale dove il dipendente della P.A. può percepire somme a titolo di indennità forfettaria e/o rimborso forfettario di spese fiscalmente esenti entro il limite annuo di Euro 10.000,00, per effetto della Riforma sarà ammesso il solo riconoscimento delle spese documentate e/o di trasferta sostenute fuori dal comune di propria residenza.

Diversamente da quanto sopra esposto, il riconoscimento di un compenso/rimborso forfettario a partire dal nuovo anno in relazione alle attività svolte (sia come atleta che come collaboratore), per effetto della modifica dell’art. 67 del Tuir, andrà a qualificare il collaboratore sportivo dilettante come “lavoratore” da iscriversi in Gestione separata INPS (dovendo pagare i contributi previdenziali sulle somme eccedenti la soglia annua di Euro 5.000,00), con l’obbligo aggiuntivo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con l’ente sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di procedere con l’apertura della partita Iva.

In entrambi i casi (co.co.co. e P.Iva) atleti e collaboratori sportivi potranno godere di una quota di compenso non imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a limite annuo di Euro 15.000,00.

Concludendo, si ricorda che per effetto della nuova norma i pubblici dipendenti potranno ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 600/73.

Quindi, a partire dal 2023 (salvo proroghe), qualsiasi pubblico dipendente che sia anche collaboratore sportivo dovrà porre particolare attenzione alla corretta qualificazione del proprio rapporto con l’associazione o società sportiva dilettantistica (“volontario” o “lavoratore sportivo”), pena importanti ripercussioni in relazione al proprio lavoro nella Pubblica amministrazione.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto