Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che applicano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 e che nell’anno 2021 hanno conseguito proventi da attività commerciali superiori a 25.000 euro dovranno, con decorrenza 1° luglio 2022, dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica.

Fuori dal regime forfettario di cui alla L. 398/91, le associazioni dotate di partita Iva e le società sportive dilettantistiche erano già tenute a partire dall’anno 2019 alla gestione della fatturazione elettronica.

Premesso che ad oggi tutti gli operatori economici devono emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico, gli enti associativi non lucrativi e le società sportive dilettantistiche in regime 398 hanno goduto di una dispensa dagli obblighi di fatturazione elettronica qualora nel periodo di imposta precedente non avessero conseguito proventi da attività commerciali di importo eccedente 65.000 euro (art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ante modifica “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”).

L’art. 18, comma 2 del D.L. 36/2022 (da convertire entro il 29.6.2022), modificando l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015 ha quindi aggiornato la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di gestire la fatturazione attiva e passiva in formato elettronico (che passa da 65.000 a 25.000 euro) a partire dal 1° luglio 2022, eliminando poi qualsiasi tipo di esenzione a partire dal 1° gennaio 2024.

Concludendo, si ritengono ancora valevoli (pur dovendosi considerare l’aggiornato limite sopra esposto) i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’anno 2019 relativamente alle seguenti fattispecie:

  • Proventi commerciali > 65.000 euro (dal 1° luglio 2022 euro 25.000): “tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta” [FAQ n. 54 del 11.1.2019];
  • Verifica della corretta emissione fattura elettronica da parte del cliente: “Si potrà riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell’area riservata dell’Associazione le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano. La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente). Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di PIVA)” [Risposta n. 2.13];
  • Autonoma emissione delle fatture elettroniche: “l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento” [Risposta 2.14].

Concludendo, si ricorda che l’emissione della fattura in formato elettronico avrà come conseguenza anche l’impossibilità di utilizzare le marche da bollo in formato cartaceo qualora in fattura siano indicati, a titolo esemplificativo, importi non ivati eccedenti la soglia di 77,47 euro (dovendo queste essere assolte in forma telematica con modello F24 entro i termini previsti).

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto