Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno corrisposto nell’anno 2021 somme a titolo di premi, rimborsi forfettari di spese, indennità di trasferta forfettarie e compensi ad atleti e altri collaboratori sportivi sono tenuti all’adempimento della Certificazione unica (c.d. CU) entro il prossimo 16 marzo.

L’art. 67, comma 1, lett. m) e l’art. 69, comma 2 del Tuir prevede che le associazioni e società sportive affiliate ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata ed iscritte nel Registro Coni possono erogare ai propri collaboratori delle somme esentasse per ciascun percipiente nel limite annuo di euro 10.000.

Tali emolumenti possono essere erogati a titolo di:

  • premio,
  • indennità forfettaria di trasferta,
  • rimborso forfettario di spese,
  • compenso

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (es. atleti), nonché nelle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica (direttori sportivi, accompagnatori, dirigenti, massaggiatori, ecc.).

Le somme eccedenti la soglia in oggetto dovranno essere erogate al netto di:

– ritenuta fiscale (a titolo di imposta) del 23% da applicare a partire da euro 10.000,01 e fino a 30.658,28;

– ritenuta fiscale (a titolo di acconto) del 23% a partire da euro 30.658,29.

In entrambi i casi la ritenuta del 23% va maggiorata delle addizionali regionali e comunali.

Non concorrono invece a formare il reddito del percipiente i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di sua residenza (es. rimborsi chilometrici, tagliandi autostradali, biglietti treno-aereo-vaporetto, ecc.).

In merito alla scadenza temporale dell’adempimento in commento si precisa che la CU deve essere:

  1. compilata e consegnata a ciascun soggetto percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro e non oltre il prossimo 16 marzo;
  2. trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il prossimo 16 marzo utilizzando il modello “ordinario”. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. compenso, premi, rimborsi e indennità forfettarie da attività sportiva dilettantistica), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022 per l’anno 2021) ovvero entro il 31.10.2022.

Tuttavia, essendo tale adempimento necessario per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi corrisposti, nel nostro caso da associazioni e società sportive dilettantistiche, saranno oggetto del presente adempimento non solo i premi, i compensi e i rimborsi forfettari erogati ai collaboratori sportivi dilettanti, ma anche i compensi e le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e autonomi, siano questi ultimi titolari o meno di partita Iva (la CU andrà predisposta anche per i lavoratori autonomi occasionali che hanno percepito compensi soggetti alla ritenuta del 20% ed anche se inferiori all’importo annuo di euro 5.000).

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto