Le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano degli enti di diritto privato, senza scopo di lucro, disciplinati dal Codice civile e dall’art. 90 della Legge 289/2002.

Tali enti sono definiti anche come “enti di persone” sostanziandosi in un aggregato di persone organizzate al fine di perseguire gli scopi previsti nello statuto (nel nostro caso l’avvio e/o la pratica del ciclismo, l’organizzazione di manifestazioni ciclistiche, ecc.).

Ciò premesso, le associazioni operano soprattutto attraverso due organi fondamentali e che devono essere sempre presenti: l’Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.

Gli aderenti all’associazione (c.d. associati) rappresentano, ciascuno in parti uguali, i “proprietari” dell’ente e possono esercitare i propri diritti sia singolarmente che collettivamente.

La maggiore evidenza dell’esercizio di tali diritti è rappresentata dall’assemblea degli associati, alla quale devono essere attribuiti i compiti di approvazione del bilancio o rendiconto annuale (e dell’eventuale bilancio preventivo), di elezione/sostituzione/rinnovo dei membri del Consiglio direttivo, nonché il potere di deliberare in tutte le materie ad essa demandate dallo statuto.

Nonostante la varietà degli statuti in circolazione, la partecipazione alle riunioni assembleari deve essere sempre garantita a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa (anche se minorenni), così come deve essere concessa loro la possibilità di esprimere opinioni, essere informati sui fatti che riguardano la vita associativa nonché, forse diritto più importante, poter esercitare il proprio voto in merito alle decisioni che la stessa deve assumere.

L’assemblea degli associati, pertanto, dovrà essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto ed alla scadenza del mandato dell’Organo amministrativo per il rinnovo/conferma dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si compone quindi degli associati che l’assemblea ha incaricato, con apposita delibera, di amministrare l’ente nell’ottica di perseguire gli scopi sociali. Normalmente il Consiglio direttivo è composto da un Presidente, almeno un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario (queste ultime due figure possono anche coincidere). Ci possono essere anche più soggetti eletti a consiglieri. La distribuzione degli incarichi nel Consiglio può essere decisione assunta in seno allo stesso ovvero stabilità dall’Assemblea in sede elettiva.

Al Consiglio direttivo spetta quindi la gestione dell’associazione in base alle linee programmatiche/decisioni assunte dagli associati, ai quali dovrà poi rendere conto mediante la presentazione annuale del bilancio o rendiconto economico-finanziario. Seppur mancando degli obblighi in merito alla periodicità delle riunioni dell’organo amministrativo, si consiglia per le stesse una cadenza almeno trimestrale.

Anche se non richiesto per legge, si ritiene inoltre opportuno che le riunioni di Assemblea e Consiglio direttivo siano oggetto di verbalizzazione con sottoscrizione dei verbali da parte del presidente e segretario di ciascuna seduta. Tuttavia, l’obbligo delle verbalizzazioni potrebbe essere previsto dal proprio statuto (rendendolo quindi un adempimento necessario). Di ciascuna assemblea sarà necessario redigere un foglio presenze.

Diversamente dalle associazioni, le società sportive dilettantistiche, accanto all’assemblea dei soci (“proprietari” dell’ente in quanto titolari di una quota del capitale sociale), possono presentare un organo amministrativo collegiale (Consiglio di amministrazione) ovvero un Amministratore unico.

Si ricorda infine che per avere una più accurata comprensione delle diverse attribuzioni tra assemblea e organo amministrativo è opportuna un’attenta lettura del proprio statuto.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto