Nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche si è soliti utilizzare le dizioni di “associato”, “socio” o “tesserato” quali sinonimi anche se nella realtà dei fatti si riferiscono a tre ben diverse tipologie di rapporto.

L’essere associato o socio sostanzia un rapporto tra una persona (nel nostro caso tra una persona fisica) e, rispettivamente, un’associazione o una società sportiva dilettantistica e da esso derivano una serie di diritti (partecipare alle decisioni che interessano la vita dell’ente, essere informato sui fatti di gestione, poter esercitare il voto in assemblea, ecc.) e di doveri (pagamento della quota associativa annuale o della quota del capitale sociale sottoscritta in sede di costituzione della società, contribuire con il proprio operato al perseguimento degli scopi statutari, ecc.).

Le associazioni sportive dilettantistiche si possono costituire con un minimo di tre soggetti che provvedono a formalizzare la propria volontà nell’atto costitutivo, a sua volta seguito da uno statuto contenente le regole di funzionamento dell’ente.

Anche se ipoteticamente l’associazione potrebbe costituirsi con una semplice scrittura privata non registrata, a partire dalla messa in funzione del Registro Coni 2.0 lo statuto, pena il mancato riconoscimento sportivo, deve presentare la forma dell’atto pubblico (notaio) ovvero della scrittura privata con firme autenticate, o almeno deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Negli enti associativi non esiste un vero e proprio assetto proprietario, essendo infatti tutti gli associati contemporaneamente proprietari dell’ente nella medesima misura e con i medesimi diritti e doveri.

Nelle società sportive dilettantistiche a r.l., invece, i soci rappresentano la compagine sociale al pari di una normalissima società a responsabilità limitata e sono dotati, salvo limitazioni previste in statuto, dei diritti e dei doveri previsi dal Codice Civile e dello statuto stesso. A differenza della “A.S.D.” la “S.S.D.” può essere anche unipersonale in quanto costituita da un unico socio.

Tuttavia, nonostante le diversità sopra esposte, qualora associazioni e società abbiano adeguato i propri statuti non solo alle clausole di cui all’art. 90, comma 18, L. 289/02, bensì anche a quelle previste dagli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72 (così da poter applicare la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati, soci e tesserati), accanto al divieto di distribuzione di utili è previsto il c.d. voto per teste (un socio un voto), a prescindere dalla percentuale di proprietà del capitale sociale detenuto.

La qualifica di “tesserato” e, più precisamente, di “tesserato sportivo” identifica invece un rapporto “esterno” all’ente sportivo di riferimento riguardando infatti un rapporto tra la singola persona fisica e la Federazione sportiva alla quale risulta affiliata la propria associazione o società di riferimento (F.C.I.).

Il tesseramento sportivo inoltre garantisce al praticante e a tutti coloro che a diverso titolo partecipano alle attività sportive dell’ente la giusta copertura assicurativa.

Nel precisare quindi che tutti coloro che praticano le attività sportive dovranno essere tesserati alla propria Federazione, si ricorda che non sarà necessario associare (o, per le società, far acquistare una quota di capitale) gli stessi soprattutto nel caso in cui questi non siano interessati ai fatti dell’ente.

A titolo esemplificativo, quindi, atleti e direttori sportivi potenzialmente soggetti a continui cambi di casacca dovranno essere necessariamente tesserati alla F.C.I., ma senza che a questi sia richiesta la sottoscrizione di alcuna domanda associativa.

Pertanto, all’associato dovrà essere richiesta la quota associativa annuale (uguale per tutti gli aderenti all’associazione) e, se praticante, potrà essere richiesta anche una quota di iscrizione ed una o più quote di frequenza e simili, mentre al tesserato potrà essere richiesta la quota di iscrizione annuale (ma non anche la quota associativa) oltre alle quote di frequenza, iscrizione a manifestazione e simili.

Concludendo, si consiglia alle associazioni e società affiliate di verificare la natura dei rapporti posti in essere con i tesserati sportivi al fine di garantire la loro corretta configurazione.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto