Le associazioni e società sportive dilettantistiche con l’esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12) dovranno, entro la fine di aprile 2022, provvedere con l’approvazione di un documento riepilogativo dei fatti di gestione dell’ente.

Infatti, che si tratti di “Rendiconto” o “Bilancio”, questo dovrà essere predisposto dall’organo amministrativo (Consiglio direttivo per le associazioni e Amministratore unico o Consiglio di amministrazione per le società), depositato presso la sede sociale, discusso e approvato dall’assemblea degli associati (o soci per le società).

Per le associazioni sportive dilettantistiche la forma del bilancio annuale (salvo espresso vincolo in statuto) è da considerarsi “libera”, potendo infatti l’organo amministrativo scegliere la redazione di un rendiconto secondo il criterio di cassa (entrate/uste) ovvero in forma di bilancio secondo il criterio di competenza.

In dettaglio, l’organo amministrativo dovrà redigere la bozza del bilancio e depositarlo presso la sede sociale prima dello svolgimento dell’assemblea a tale scopo convocata secondo le tempistiche previste dal proprio statuto. Nello statuto di ciascuna associazione e società sportiva sono inoltre specificate le modalità e le tempistiche di convocazione della stessa.

L’avviso di convocazione, redatto e inviato a tutti i soci/associati secondo i tempi e modi previsti dallo statuto, dovrà contenere l’ordine del giorno, la data-ora-luogo e le modalità di tenuta dell’assemblea, specificando anche i medesimi riferimenti in caso di convocazioni successive qualora l’assemblea in I° convocazione non dovesse soddisfare il quorum costitutivo (c.d. II° convocazione).

La delibera assembleare di approvazione del bilancio dovrà essere redatta in forma scritta e sottoscritta dal Presidente e dal segretario della riunione (che non deve necessariamente coincidere con il segretario del Consiglio direttivo).

Per le società sportive, invece, l’obbligo del bilancio soggiace alle medesime regole delle società commerciale lucrative e pertanto dovrà essere non solo redatto ai sensi dell’art. 2423 e seg. del Codice civile, ma anche depositato in formato “xbrl” al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Le associazioni dovranno specificare e indicare separatamente nel bilancio o nel rendiconto le voci riferite alla gestione istituzionale (quote associative, tesseramenti, erogazioni liberali, ecc.) e quelle relative alla gestione commerciale (pubblicità, sponsorizzazioni, cessione di materiale sportivo, ecc.).

Le società sportive, essendo società commerciali (seppur senza scopo di lucro), dovranno specificare nel bilancio (e opportuno anche in Nota integrativa) quali voci rappresentano delle entrate de-commercializzate (quote di frequenza, iscrizioni a gare, ecc. versate da tesserati sportivi) rispetto alla totalità delle operazioni svolte nell’anno di riferimento e da considerarsi di natura “commerciale”.

Infine, stante l’opportunità di poter effettuare l’assemblea di approvazione bilancio in presenza, si ricorda la possibilità riconosciuta fino al 31.7.2022 di tenere tali riunioni anche “a distanza” in formato audio-video, purché in grado di riconoscere l’identità e la legittimazione degli intervenuti, la loro possibilità di prendere parola e di esercitare il diritto di voto.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto