La Riforma dello sport, con il D.Lgs. 28.2.2021, n. 36, ha introdotto importanti novità per il mondo sportivo: tra queste si vuole quindi approfondire la disciplina riguardante la figura del “volontario sportivo”.

Soggetto di particolare interesse per tutte le associazioni e società militanti in ambito dilettantistico, il volontario rappresenta la spina dorsale delle attività ciclistiche, sia organizzative sia inerenti la pratica sportiva, senza la quale non sarebbero possibili gran parte delle attività svolte dalle realtà sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana.

La figura del volontario, espressamente normata all’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, è rappresentata dai soggetti che associazioni e società sportive ciclistiche (nonché la nostra Federazione) possono liberamente impiegare nello svolgimento delle proprie attività istituzionali (quindi non in quelle commerciali) nell’ottica di promuovere lo sport. Il volontario opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Le prestazioni dei volontari possono avere ad oggetto sia la pratica sportiva in forma diretta (es. atleti) sia in forma indiretta: rientrano infatti tra le attività esercitabili in forma volontaria anche le attività di formazione, didattica e preparazione degli atleti (es. direttore sportivo).

L’elemento caratterizzante le attività dei volontari è rappresentato dalla “gratuità”: trattandosi appunto di attività volontaristiche questi non possono essere retribuiti in alcun modo dall’ente né tantomeno dal beneficiario della prestazione.

Tuttavia, a fronte di spese comprovate e documentate sostenute nello svolgimento delle proprie attività, in nome e per conto dell’associazione o società ciclistica di riferimento, al volontario potranno essere rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di propria residenza. Non sono quindi ammessi i rimborsi delle menzionate spese sostenute entro i confini territoriali del proprio comune di residenza, pena la considerazione delle stesse come reddito e la perdita della qualifica di volontario.

Al fine di favorire i volontari che non si trovano più in possesso della documentazione che attesti le spese sostenute ovvero abbiano smarrito o danneggiato sensibilmente tali pezze giustificative (es. scontrini, ricevute dell’autostrada, ecc.) rendendole illeggibili, l’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 36/2021, così come aggiornato dal decreto correttivo-bis, ammette l’utilizzo dello strumento dall’autocertificazione (resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000). Il volontario potrà quindi attestare in tal modo l’avvenuto sostenimento di spese entro un tetto massimo di 150 euro mensili. Si sottolinea che le spese rimborsabili con tale modalità dovranno riguardare le tipologie di spese ed essere inerenti alle attività ammesse e deliberate dall’organo sociale competente (generalmente l’organo amministrativo).

Sotto il profilo fiscale, trattandosi di mera refusione di spese sostenute, i rimborsi in oggetto non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Attenzione: il rimborso autocertificato non rappresenta un “rimborso forfettario” così com’era ammesso dal precedente testo dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir, bensì uno strumento da utilizzare in via straordinaria al verificarsi delle condizioni sopra esposte.

La copertura assicurativa dei volontari dovrà avvenire mediante il tesseramento sportivo, mentre l’ente dovrà provvedere a garantire una polizza che copre i rischi per responsabilità civile verso i terzi.

Concludendo, la norma prevede che al volontario sportivo sia inibito qualsiasi rapporto di lavoro con l’ente presso il quale egli presti la sua attività volontaristica, sia di natura subordinata che autonoma.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CRV