In merito all’acquisto di carburanti per autotrazione la Legge di bilancio 2018 ha previsto, con effetto dal 01 luglio p.v., l’abolizione della “scheda carburante” da sostituirsi con la fatturazione elettronica. La L. 205/17, comma 917, ha sancito l’onere di certificare l’avvenuta cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori con uno strumento diverso rispetto all’attuale “scheda carburante”.
Inoltre, parallelamente a tale obbligo la medesima L. 205/17 ha subordinato, sempre con effetto dal 01 luglio 2018, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sui carburanti all’utilizzo nella transazione di strumenti tracciati.
Ciò premesso, a partire dal 01 luglio 2018 l’acquisto di carburanti per associazioni e società sportive affiliate sarà portatore di una duplice novità:
– utilizzo fatturazione elettronica
– eliminazione del contante.

Fattura elettronica

Dal 01 luglio 2018 le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla F.C.I. che intendano acquistare carburanti per rifornire i propri mezzi di trasporto (ammiraglie, pulmini, furgoni, motocicli, ecc.) non potranno più utilizzare la scheda carburante.
La modalità di certificazione dell’acquisto, infatti, sarà sostituita per i carburanti per motori attraverso l’emissione della fattura elettronica. Stante quanto sopra, l’emissione della fattura elettronica, essendo riservata ai soli “soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione” non sarà obbligatoria verso le associazioni dotate del solo codice fiscale. A tale esclusione soggettiva se ne aggiunge anche una di tipo oggettivo essendo esentati dall’obbligo gli acquisti di carburante per uso “non stradale” (quali, a titolo esemplificativo, quelli utilizzati per alimentare gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, muletti, attrezzi e mezzi da giardino, ecc.).
Tra gli elementi da indicare in fattura, rispetto all’attuale modalità di certificazione, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati gli acquisti (casa costruttrice, modello, ecc.).
Va inoltre osservato che allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più acquisti documentati da un’unica fattura riepilogativa, qualora alcuni di essi siano soggettie ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento (acquisto congiunto di carburanti e di prestazioni di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.).
Inoltre, l’emissione della fattura riepilogativa sarà possibile, entro il 15 del mese successivo, per tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti (qualora le diverse cessioni siano accompagnante da un documento, analogico o informatico).
Ad oggi sembrano restare esclusi dall’obbligo di cui sopra gli acquisti di GPL e metano.

Tracciabilità

La legge di bilancio 2018 ha subordinato il “riconoscimento fiscale” dei carburanti al pagamento del corrispettivo mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegni, carte di credito e debito ovvero altri strumenti così come identificati dall’amministrazione finanziaria nel provvedimento n. 73203/18).
A partire dal 01 luglio la L. 205/17 ha previsto (comma 922) la deducibilità delle spese per carburanti da autotrazione qualora sostenute utilizzando “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”; allo stesso modo, il successivo comma 923 ha subordinato la detraibilità dell’Iva sui relativi acquisti all’utilizzo di “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, (provvedimento Prot. n. 73203/2018) si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
– addebito diretto;
– bonifico bancario o postale;
– bollettino postale.
Si ricorda che il pagamento sarà ammesso anche in un momento successivo o comunque diverso rispetto all’acquisto del carburante.

Rinvio al 01 gennaio 2019

Stante la scadenza di cui sopra, l’obbligo della fatturazione elettronica dei carburanti per autotrazione sarà con molta probabilità posticipato al 01 gennaio 2019. Infatti, secondo le parole del vice presidente del Consiglio dei Ministri, sarà ancora possibile per i prossimi sei mesi l’utilizzo della scheda carburante parallelamente al documento elettronico. Tuttavia, si ritiene auspicabile che, congiuntamente alla proroga di cui sopra, nel d.l. “dignità” si provveda a chiarire il rinvio (o meno) anche dell’obbligo di utilizzo nelle transazioni in oggetto di strumenti tracciati.

 

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale F.C.I. Comitato Regionale Veneto