A decorrere dal 01 gennaio 2020 le somme pagate a favore delle associazioni e società ciclistiche dilettantistiche per l’iscrizione annuale e la frequenza dei tesserati di età compresa tra 5 e 18 anni sono detraibili per il soggetto erogante esclusivamente se corrisposte mediante “strumenti tracciabili”.

L’art. 15, comma 1, lett. i-quinquies), Tuir prevede la possibilità di “recuperare” parte dell’onere sostenuto dalle famiglie per la partecipazione dei minori ad attività sportive dilettantistiche (“spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive”).

A seguito delle novità introdotte con la manovra finanziaria 2020 l’agevolazione sopra richiamata è stata subordinata all’utilizzo (nel pagamento) di “strumenti tracciabili” quali bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (L. 27.12.2019, n. 160, comma 679 “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”).

Pertanto, rispetto ai periodi d’imposta precedenti, dal 01 gennaio di quest’anno, pur non essendo vietato per associazioni e società sportive l’incasso delle suddette quote in denaro contante, l’utilizzo di strumenti che non garantiscano la tracciabilità dei versamenti effettuati precluderà alle famiglie la possibilità di fruire della detrazione delle quote pagate (l’importo massimo della spesa sul quale calcolare la detrazione non può superare € 210 quindi € 210 x 19% = € 39,90).

Tutto ciò premesso la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per attività sportiva dilettantistica sarà ammessa qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

– l’ente ricevente è una associazione o società sportiva ciclistica affiliata alla FCI e iscritta nel Registro Coni;

– l’attività di avviamento, formazione, didattica o pratica ciclistica viene svolta a favore dei tesserati minori (età 5-18 anni);

– il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti tracciabili (banca, posta, carta di credito, assegno, ecc.) e, ove non identificabile dallo strumento utilizzato il soggetto pagante e beneficiario, che lo stesso pagamento sia seguito dal rilascio da parte dell’ente di una attestazione (indicante: dati della asd/ssd, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo, dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento);

– il/i genitore/genitori che intendano fruire della detrazione provvedano a presentare il modello 730 ovvero il modello reddito PF.

Concludendo si ricorda che il riferimento al requisito dell’età (minori 5-18 anni) è soddisfatto anche per le spese sostenute nell’anno in cui il praticante dell’attività sportiva compie i 18 anni, essendo sufficiente che sussista il requisito per una sola parte dell’anno.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto