Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno intrattenuto “rapporti economici” con la Pubblica amministrazione nel corso del 2018 sono soggetti a specifici oneri pubblicitari.

Tali enti dovranno pubblicare sui propri siti internet (o portali digitali es. Facebook) entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle relative società controllate/partecipate con riferimento all’anno precedente (per gli enti privi di proprio sito internet/portale web l’onere in parola potrà essere effettuato anche sul sito internet della Federazione sportiva di affiliazione).

La nuova disciplina risulta di prima applicazione dal 2019 relativamente ai rapporti economici e vantaggi ottenuti nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2018 di valore superiore a 10.000 euro annui.

Il valore in questione, cumulativo per l’insieme di contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti (e non per ciascuna singola dazione e agevolazione), dovrà considerarsi secondo il principio di cassa (somme effettivamente incassate nell’anno considerato) a prescindere dall’anno di competenza.

Diversamente dalle associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche (c.d. SSD), quali imprese, dovranno fornire le informazioni richieste dalla L. 124/17 nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e in quella del bilancio consolidato (ove redatto). Le società, quindi, non saranno soggette ad alcun termine perentorio essendo l’adempimento legato alla redazione e presentazione del bilancio (normalmente oltre il termine del 28 febbraio).

Con riferimento alle categorie di “contributi, sovvenzioni e vantaggi economici” il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’onere pubblicitario dovrà essere rivolto all’insieme dei rapporti economici privi di carattere “sinallagmatico”, escludendo quindi qualsiasi tipo di rapporto corrispettivo. A titolo esemplificativo potrà rientrare tra i “vantaggi economici” il valore dei beni mobili o immobili concessi in uso gratuito o comodato (per la valutazione si farà riferimento al valore indicato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione).

Nella categoria degli “incarichi retribuiti” rientrano, invece, i rapporti con la P.A. ove l’ente abbia ricevuto, in cambio del proprio operato, un corrispettivo in denaro o natura.

La pubblicazione, suggerisce il Ministero del Lavoro, dovrà avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1. a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. b) denominazione del soggetto erogante;
  3. c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. d) data di incasso;
  5. e) causale.

Stante l’illogicità delle indicazioni Ministeriali (è già previsto uno specifico onere pubblicitario con cadenza annuale), negli obblighi comunicativi di cui alla L. 124/17, il Ministero del Lavoro ha ritenuto includere anche il contributo del 5 per mille.

La competenza ad accertare l’avvenuto adempimento entro i termini di legge è rimessa, così come chiarito dal Consiglio di Stato, alle singole Amministrazioni pubbliche competenti (es. regione, provincia, comune, ecc.) che hanno erogato le risorse finanziare o concesso l’utilizzo di beni immobili o mobili.

L’inosservanza dell’onere pubblicitario in questione comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute (alle rispettive amministrazioni eroganti) entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste. Tuttavia, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, la sanzione restitutoria in oggetto è applicabile esclusivamente alle imprese.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto