Lunedì scorso è stata attivata la piattaforma (https://www.sportesalute.eu/) che permetterà ai collaboratori sportivi di associazioni e società ciclistiche dilettantistiche affiliate alla FCI di presentare, qualora non lo avessero già fatto in relazione al mese di marzo 2020, la domanda di contributo di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

Così com’era stato previsto dall’art. 96 del Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) per il mese di marzo 2020, il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha previsto all’art. 98 la possibilità di ricevere un contributo di 600 euro a titolo di indennità da parte dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione ex art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ciò premesso, per effetto della recente emanazione delle modalità operative per la richiesta del contributo contenute nel Decreto elaborato dal MEF, di concerto con il Ministero delle Politiche Giovanili e lo Sport, (prt. 75416 del 2020) è ora possibile avviare la procedura per ottenere il contributo anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per effetto di quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 98, DL n. 34/2020 e del Decreto del Mef, è stato chiarito che l’accesso al bonus 600 euro è limitato agli sportivi dilettanti che:

  • Non abbiano già ricevuto l’indennità di cui all’art. 84 del DL Rilancio (liberi professionisti con P.Iva e titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla Gestione separata Inps attivi al 23/02/20);
  • Non abbiano percepito altro reddito di lavoro o reddito di cittadinanza per i mesi di aprile e maggio 2020;
  • Non abbiano beneficiato di ulteriori indennità previste dal DL Cura Italia così come prorogate dal DL Rilancio.

Tale rapporto di collaborazione sportiva non dovrà avere natura professionistica, bensì dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • il committente dovrà essere identificato tra CONI, CIP o FSN, EPS, DSA riconosciute dal CONI e/o dal CIP, o con ASD/SSD che alla data 17/03/2020 erano già iscritte al Registro delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
  • aver cessato, sospeso o limitato l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica;
  • essere attivo ante 23/02/2020;
  • non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del DL 34/2020.

Tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito dei beneficiari e verrà erogata direttamente sul conto corrente intestato al richiedente. In sede di presentazione della domanda, inoltre, sarà necessario riportare una serie di informazioni (tra cui i dati anagrafici e i dati relativi alla collaborazione sportiva), l’assenso a trattamento dei propri dati personali e un’autodichiarazione relativa alla preesistenza dei requisiti grazie ai quali è possibile richiedere il rilascio dell’indennità. Dovrà inoltre essere allegato anche un valido documento d’identità del richiedente (fronte e retro) e una copia del contratto di collaborazione o la lettera d’incarico tra il soggetto e il committente. In assenza di questi ultimi, sarà possibile presentare una prova dell’avvenuto pagamento relativo al mese di febbraio 2020.

Si precisa inoltre che, per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità relativa al mese di marzo 2020, non sarà necessario ripresentare una nuova domanda, ma sarà loro erogato automaticamente sul conto corrente che avevano precedentemente riportato.

Tuttavia, qualora uno sportivo, pur avendo presentato la richiesta per l’indennità di marzo, non l’avesse ancora ricevuta, avrà l’onere di fornire le integrazioni istruttorie richieste dalla stessa Sport e Salute potendo inoltre, nella medesima sede, allegare la documentazione necessaria anche per il contributo di aprile e maggio 2020. Se le aggiunte riportate soddisferanno i requisiti necessari, l’istituto procederà con il pagamento in un’unica soluzione delle tre mensilità.

Così come per le indennità di marzo, anche in quest’occasione le domande saranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione (assicurata dal rilascio di una notifica di ricevuta) e tra queste verrà data la precedenza ai soggetti in fascia esentasse (con compensi, premi, rimborsi e rimborsi inferiori a 10.000 euro annui nel corso del 2019). Solo qualora risultassero delle risorse residue, Sport e Salute provvederà a processare anche il resto delle domande.

In data 06/06/2020, Sport e Salute ha provveduto a fornire sul proprio portale le indicazioni necessarie per espletare correttamente la procedura di richiesta dell’indennità. Come per il mese di marzo, a partire dalle ore 14.00 del 08/06/2020 verrà indicato sulla homepage del sito un numero telefonico a cui sarà necessario inviare un SMS con il codice fiscale del richiedente, il quale riceverà in risposta un codice di prenotazione con l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui potrà procedere alla compilazione on-line della domanda.

Per ottenere l’accreditamento sarà necessario accedere tramite il link ricevuto per messaggio o nuovamente attraverso l’homepage del sito di Sport e Salute e, successivamente, provvedere alla compilazione e all’invio della richiesta di contributo, allegando i documenti richiesti.

Si precisa che Sport e Salute potrà effettuare ulteriori controlli e ricerche in caso di documentazione ritenuta dubbia, errata o incompleta, chiedendo all’interessato ulteriori informazioni o per il tramite delle proprie strutture territoriali. Inoltre, saranno effettuati dei controlli a campione (anche in loco) sulle domande presentate.

L’accreditamento della somma dovrebbe avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, o dall’eventuale implementazione della documentazione allegata, direttamente sul conto bancario corrispondente al codice IBAN indicato in sede di compilazione della domanda.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto