La conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021), avvenuta con L. 21.5.2021, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport.

Un primo intervento riguarda infatti l’incremento di 50 milioni di euro del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il 2021, da destinare ai circoli sportivi in forma di contributo a fondo perduto in caso di sospensione delle proprie attività: le modalità e i termini delle presentazioni delle domande (così come le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione) verranno individuati con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il prossimo 21 Giugno.

 La Legge in commento ha inoltre posticipato la decorrenza della Riforma dello sport.

Infatti, per effetto delle misure adottate dall’art. 30, commi 7-11, una parte sostanziale delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) entreranno in vigore dal 01.01.2022, eccezion fatta per le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 riguardanti il lavoro sportivo, che diventeranno operative dal 31.12.2023.

Entreranno quindi in vigore da Gennaio 2022 le disposizioni concernenti la definizione di lavoratore sportivo, nonché di sport, e il riconoscimento di diverse figure professionali (tra le quali il chinesiologo e il manager dello sport).

Inoltre, con la modifica della disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul tesseramento, si dispone la sostituzione del Registro CONI 2.0 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, detenuto dal Dipartimento dello Sport (e non più dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Ad esso ogni ente sportivo sarà obbligato ad iscriversi per poter accedere a tutti i benefici di natura fiscale (tra i quali il regime disciplinato dalla L. 398/91).

Sorgono quindi non poche perplessità di fronte a tali misure: non è infatti chiaro il rapporto tra l’obbligo di iscrizione al nuovo Registro nazionale e l’operatività delle nuove definizioni (in primis quella di “amatore” e di “lavoratore sportivo”) già per il prossimo anno, con il posticipo invece al 2024 di una parte consistente delle nuove norme (tra le quali, appunto, quelle in materia giuslavoristica).

Importante nuova misura attuata in sede di conversione del Decreto-legge riguarda quei soggetti che offrono servizi sportivi (quindi anche di natura profit), quali ad esempio piscine e palestre, che a causa della chiusura dei propri impianti per l’emergenza epidemiologica non hanno potuto svolgere nemmeno a distanza le proprie attività. Ad essi viene quindi concessa la possibilità di poter riconoscere dei voucher di valore pari al credito in essere da parte del soggetto tesserato o dal cliente, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza epidemiologica, al momento fissata al 31.07.2021.

Inoltre, la possibilità di poter utilizzare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che ammonta a 100 milioni di euro, viene ora concessa anche per la realizzazione di infrastrutture, anche digitali, e per le politiche di inclusione di persone con disabilità (anche per attività di carattere ludico-sportivo e di inclusione sportiva).

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto