È scattata in data odierna la possibilità anche per associazioni e società sportive ciclistiche di presentare le domande per l’accesso ai contributi a fondo perduto.

I contributi accessibili, entrambi a fondo perduto, sono però diversi così come sono diversi i presupposti di accesso e gli enti eroganti:

1) contributo a fondo perduto per finanziare società e associazioni sportive dilettantistiche (con o senza P.Iva) di competenza dell’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del Decreto Rilancio rivolto anche alle associazioni e società sportive con P.Iva che abbiano conseguito una diminuzione del fatturato dettagliato nei modi che seguono di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo Ufficio dello Sport

In data 11.06.2020 l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato oltre 50 milioni di euro per la destinazione ad associazioni e società sportive dilettantistiche in forma di contributo al fine di sostenere le stesse nella ripresa dell’attività sportiva.

La presentazione delle domande di accesso al contributo, da farsi esclusivamente in forma telematica sul sito https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/ si suddividerà in due momenti distinti a seconda che l’associazione o società richiedente utilizzi o meno in locazione un immobile per l’esercizio delle proprie attività sportive.

Infatti, a partire da oggi dalle ore 12:00 e sino alle 20:00 del 21 giugno 2020 potranno presentare un’istanza anche le associazioni e società ciclistiche dilettantistiche che:

  • siano iscritte al registro CONI/CIP alla data del 23.02.2020;
  • dispongano in locazione (o sub-locazione) almeno un immobile sulla base di un contratto regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
  • nell’immobile per il quale viene richiesto il contributo sia svolta l’attività ciclistica così come disciplinata dalla FCI e riconosciute da CONI/CIP;
  • siano in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività;
  • le strutture locate siano prevalentemente utilizzate per lo svolgimento delle attività ciclistiche;
  • abbiano correttamente corrisposto i canoni di locazione scaduti fino al 31/12/2019.

Sarà inoltre necessario riportare una serie di informazioni richieste in sede di compilazione della domanda, che varranno in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e dovrà essere allegato un valido documento d’identità del soggetto richiedente.

L’importo erogabile (ipotizzato inizialmente entro un massimo di 600 euro mensili) sarà corrisposto secondo una formula algoritmica che prende in causa la sommatoria dei canoni di locazione, eventuali riduzioni ed ulteriori contributi erogati agli stessi soggetti richiedenti.

Dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 alle 20:00 del 28 giugno 2020 potranno invece accedere alla seconda sessione per la presentazione delle domande le associazioni e società sportive dilettantistiche che non sono titolari di contratti di locazione e/o che non hanno partecipato alla presentazione della domanda nella prima sessione (es. prive di immobili ad “uso sportivo” o perché ritardatarie nella presentazione della prima domanda).

Tra i prerequisiti obbligatori per questi soggetti troviamo invece:

  • Essere affiliati ad un organismo sportivo (nel nostro caso FCI) riconosciuto dal CONI/CIP;
  • Essere regolarmente iscritti al Registro CONI/CIP al 23.02.2020;
  • Svolgere un’attività sportiva riconosciuta dal CONI/CIP;
  • Essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e amministrative del proprio comune;
  • Possedere al 23.02.2020 un numero minimo di tesserati a n. 50, distinguendo tra soggetti normodotati e diversamente abili;
  • Avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie, diploma ISEF e/o una qualifica tecnica rilasciata dal CONI/CIP o dall’ente a cui il soggetto e affiliato (FCI);
  • Non aver ricevuto da parte del proprio ente di affiliazione ulteriori contributi a sostegno del periodo emergenziale in corso;
  • Non aver ricevuto altri contributi da parte di Enti Pubblici, associazioni, fondazioni o altri organismi.

Dovranno inoltre essere allegati i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti sopra elencati, assieme al documento d’identità valido del soggetto richiedente, alla dichiarazione del proprio ente di appartenenza (nel nostro caso FCI) circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta nonché, del numero dei tesserati svolgenti tali attività (nel caso in cui la stagione sportiva non sia iniziata a causa dell’emergenza sanitaria si dovranno indicare i dati riferiti alla stagione 2019). Ad ogni beneficiario sarà infine corrisposto un contributo di 800 euro per un massimo di 20.000.000 di euro, nell’ordine cronologico in cui sono state presentate le domande.

Contributo per perdita di ricavi e proventi commerciali

L’Agenzia delle Entrate, per effetto del duplice intervento posto in essere con la circolare 15/E del 13.06.2020 e con uno specifico vademecum, ha fornito negli scorsi giorni importanti chiarimenti in riferimento al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio.

A differenza di quanto sopra descritto questa misura si pone invece la finalità ultima di compensare i danni subiti da alcune categorie di soggetti a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Virus Covid-19 e, per quanto di nostro interesse, le società e associazioni sportive dilettantistiche con P.Iva.

Giusta la premessa, potranno quindi beneficiare del contributo anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR e che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, tra cui rientrano le associazioni sportive dilettantistiche. Logica è anche l’inclusione delle società sportive dilettantistiche essendo le stesse costituite in forma di società di capitali (c.d. SSD a R.L.).

I requisiti oggettivi per ottenere il beneficio, invece, vanno a coinvolgere i ricavi registrati nei mesi di aprile 2019 e 2020. Stante il presupposto che i ricavi del precedente anno d’imposta non possono essere complessivamente superiori a 5 milioni di euro, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà essere inferiore ai due terzi dell’ammontare della stessa mensilità di aprile 2019, registrando quindi una sensibile diminuzione delle entrate.

L’Agenzia, inoltre, ha riportato che la soglia dei ricavi andrà determinata in base alla specificità delle regole di determinazione di ciascuno, in base al regime fiscale adottato. La data di riferimento per stabilire quale sia la documentazione da prendere in esame è quella di effettuazione dell’operazione, della stessa fattura attiva e/o del corrispettivo giornaliero. Si dovrà tenere in considerazione anche delle note di variazione di cui al DPR 633/1972, mentre per le fatture differite si farà riferimento alle date dei DDT o dei documenti equipollenti. Si dovranno considerare quindi il solo fatturato derivante dall’esercizio delle attività commerciali (escluse le quote istituzionali, le quote di frequenza, le erogazioni liberali, ecc.).

In sede di calcolo del contributo si dovrà applicare una percentuale in relazione ai ricavi o compensi relativi al 2019:

  • 20% se i ricavi sono stati minori o uguali a 400.00 euro
  • 15% se sono stati superiori a 400.00 euro e minori o uguali a 1 milione
  • 10% se sono stati superiori a 1 milione e minori o uguali a 5 milioni.

Tuttavia, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

– la differenza tra i fatturati sia pari a zero per mancanza di dati da confrontare (es. avvio attività dopo il 30 aprile 2019);

– l’ente ha iniziato l’attività d’impresa dal 01.01.2019 e ha avuto una differenza delle due suddette mensilità nulla o positiva;

al richiedente spetta comunque un contributo minimo pari a 2.000 euro.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente intestato al richiedente in un regime di totale neutralità fiscale.

La domanda dovrà essere presentata con un’istanza all’Agenzia delle Entrate indicando la sussistenza dei prerequisiti necessari per poter beneficiare del contributo entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (mediante i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio “Fatture e Corrispettivi” presente nella propria area riservata nello stesso sito), con la possibilità di incaricare un intermediario fiscale (es. commercialista).

Si specifica infine che la stessa Agenzia delle Entrate è identificata quale ente preposto al controllo della regolarità della procedura e della sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti. In prima istanza, infatti, il modello presentato verrà valutato con un controllo formale, dove verranno verificati i primi dati soggettivi. Successivamente, in sede di determinazione del contributo, verrà effettuata una seconda valutazione, dove verrà verificata la coerenza tra i valori contenuti nell’istanza e le informazioni desumibili. Potrà inoltre essere fatto un terzo controllo, regolato da un apposito protocollo d’intesa tra i ministeri dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate, al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni criminali.

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale FCI CR Veneto